Venture capital

Start up innovative, come definite all’articolo 25, comma 8, del decreto legge 179/2012, che devono possedere anche le caratteristiche della piccola impresa in fase di avviamento ai sensi dell’art. 22 Reg UE 651/2014, aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia nelle quali i soggetti garantiti effettuano gli investimenti di venture capital.

Le start up innovative hanno l’obbligo di svolgere nel territorio regionale le attività contemplate dal business plan e, per la durata della garanzia del Fondo, di:

  • mantenere la sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia;
  • applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e della zona in conformità all’articolo 36 dello Statuto dei lavoratori;
  • rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Possono presentare iniziative e richiedere la garanzia del Fondo, nella percentuale massima del 70%, i soggetti investitori che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere attivi da almeno cinque anni, salvo che si tratti di persone fisiche;
  • avere effettuato, negli ultimi dieci anni, operazioni di investimenti in equity o di investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato in almeno 10 imprese.

In alternativa, qualora i soggetti investitori non posseggano i requisiti sopra indicati, possono comunque presentare iniziative e richiedere la garanzia del Fondo, nella percentuale massima del 50%, se:

  • unitamente all’iniziativa presentata dal soggetto investitore, è effettuato un corrispondente investimento di venture capital, di importo almeno pari a quello dell’iniziativa medesima da soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, da incubatori di start-up innovative o da investitori a supporto delle piccole e medie imprese;
    oppure
  • la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del business plan del soggetto beneficiario finale di cui all’articolo 3, comma 3, è attestata da un professionista indipendente attestatore.

La garanzia del Fondo assiste le seguenti operazioni di investimento:

a) investimenti in quasi-equity strutturati come capitale privilegiato da attuare mediante sottoscrizione di azioni o quote privilegiate, con “opzione put”;

b) investimenti in quasi-equity strutturati in forme diverse dal capitale privilegiato, da effettuare congiuntamente agli investimenti di cui alla lettera a).

La garanzia del Fondo può assistere gli investimenti di cui alla lettera b), anche se l’iniziativa contempla congiuntamente, in luogo dell’effettuazione delle operazioni di investimento di cui alla lettera a), l’effettuazione di un investimento in equity nel soggetto beneficiario finale, al quale, tuttavia, non si applica la garanzia del Fondo.

Gli investimenti di venture capital, contemplati dall’iniziativa presentata dal Soggetto Investitore, devono:

  • avere una durata minima di tre anni, da calcolare a partire dalla data di perfezionamento dell’investimento o, nel caso in cui il perfezionamento avvenga in più tranche, dalle date di perfezionamento delle tranche dell’investimento;
  • essere regolati da accordi di finanziamento che disciplinano le caratteristiche finanziarie dell’investimento e le attività di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa fornita dai soggetti investitori ai soggetti beneficiari finali.

Sulle operazioni ammissibili contemplate dall’iniziativa non può essere acquisita dal soggetto investitore alcuna ulteriore garanzia, reale, assicurativa, bancaria o fideiussoria, rispetto alla garanzia del Fondo, pena la decadenza di quest’ultima.

Con la deliberazione di ammissione alla garanzia del Fondo può essere concessa al soggetto beneficiario finale che la richieda una contribuzione integrativa della garanzia medesima, diretta a promuovere l’eventuale aumento di capitale sociale da parte di soci diversi dal soggetto investitore ammesso alla garanzia del Fondo, effettuata in connessione all’iniziativa di investimento di venture capital. La contribuzione integrativa, concessa a titolo di contributo a fondo perduto, è calcolata come quota non superiore al 70 per cento dell’ammontare dell’eventuale aumento di capitale sociale della start-up innovativa sottoscritto o da sottoscrivere da parte dei soci diversi dai soggetti investitori ammessi alla garanzia del Fondo, fino ad un importo massimo di 100.000 euro.

L’iniziativa è presentata dal soggetto investitore a FVG Plus con le modalità e i termini e unitamente ai documenti stabiliti dal Bando.

Con la presentazione dell’iniziativa il soggetto investitore specifica le operazioni ammissibili per le quali è richiesta l’ammissione alla garanzia del Fondo.

Le iniziative presentate sono istruite da FVG Plus secondo l’ordine cronologico di ricevimento.

Verificata la disponibilità di risorse sul Fondo, FVG Plus adotta la deliberazione, in via generale, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto investitore.

Dal 01/01/2024 FVG Plus è il Gestore del Fondo di Garanzia per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative.

Per qualsiasi informazione contattare:

Gabriele Colapietro – Responsabile del Procedimento – mail: gabriele.colapietro@fvgplus.it cell: +39 331 8082187

Qui linkeremo la modulistica necessaria per richiedere ed ottenere il contributo

in fase di aggiornamento

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(Articolo 14 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR))

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